SCHEDA DESCRITTIVA COMUNICAZIONE CONCESSIONE IN USO GRATUITO GENITORE-FIGLIO E VICEVERSA
ART. 11 TER – AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO
1) È prevista una aliquota ridotta di 1,6 punti per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti.
2) Per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l’unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell’intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.
2 bis) Dall’anno d’imposta 2014 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito dai genitori al figlio, e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il titolo dell’intera proprietà deve esaurirsi tra i suddetti soggetti. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 5.000 euro annui. Per usufruire di tale agevolazione il contribuente deve presentare al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa dichiarazione ISEE.
3) Al fine di usufruire dell’agevolazione prevista nel 2° comma, il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del comodante e del suo nucleo familiare viene fissato in euro 40.000 (quarantamila).
4) Condizioni per l’agevolazione sono la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’utlizzatore dell’immobile.
5) Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare l’utilizzazione dell’agevolazione prevista dal 1° comma. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili.
6) Per l’agevolazione prevista dal 2° comma deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta dal Servizio Tributi, con allegata la relativa dichiarazione ISEE.
7) Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinari previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU.
8) Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve esser comunicata al Comune con le stesse modalità.