SCHEDA INFORMATIVA RICHIESTA RATEIZZAZIONE IMU
Il Funzionario Responsabile/il soggetto gestore delle entrate può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato, in comprovata situazione di difficoltà economica, la rateizzazione dei versamenti, previa applicazione, a partire dalla scadenza del pagamento, degli interessi legali.
Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e non, il Funzionario Responsabile del tributo/il soggetto gestore delle entrate, su specifica domanda dell’interessato e prima dell’inizio delle procedure di esecuzione, può concedere dilazione di pagamento nel rispetto della normativa specifica in materia ex Legge 160 del 27/12/2019 art.1,co. 796,798,799, 800, 801, di seguito riportati.
In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800 Legge 160 del 27/12/2019 art.1.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.
Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
Per importi superiori a € 20.000,00 è necessario prestare idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.
Le istanze di rateizzazione devono essere obbligatoriamente presentate entro venti giorni dalla notifica degli atti ai quali sono riferite.
Sull’importo dilazionato maturano gli interessi in misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile.